Certificazioni

Si afferma l'obiettivo principale che si prefigge la certificazione energetica degli edifici, ovvero quello di pervenire ad una riduzione dei consumi energetici legati alle attività residenziali e terziarie. Attraverso l'identificazione della classe di consumo di ciascuna unità immobiliare si intende dunque realizzare un sistema che punti a premiare gli immobili energeticamente più efficienti.

Il Catasto Energetico dei Fabbricati, CEFA, e' il servizio on line mediante il quale il Dipartimento Energia della Regione Siciliana, gestisce l’archiviazione e la consultazione informatizzata dei dati degli APE, Attestati di Prestazione Energetica, redatti dai soggetti certificatori.

IL CEFA è stato realizzato a seguito  del decreto del Dirigente generale del Dipartimento dell'energia n. 65 del 3/3/2011, che istituisce il  "Catasto energetico degli edifici" ed un elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
Il Catasto consente:
a)    ai soggetti certificatori registrati di trasmettere al CEFA gli Attestati di Prestazione energetica prodotti;
b)    a tutti gli utenti di poter consultare i dati sulle prestazioni energetiche dei fabbricati nei comuni siciliani.

Gli attestati di certificazione energetica riguardanti gli immobili ricadenti nell'ambito del territorio regionale dovranno essere inviati in copia alla Regione Siciliana/Dipartimento regionale dell'energia, in conformità a quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 26 Giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la Certificazione Energetica degli Eedifici, tramite il seguente link... 


Il mondo dell'energetica in edilizia, a partire dal 1 ottobre 2015, ha dovuto confrontarsi con l’entrata in vigore dei DM 26/06/2015, che hanno introdotto numerose novità e un profondo cambiamento nell’approccio alla progettazione energetica e nella modalità di redazione della certificazione energetica degli edifici.
Sono state pubblicate le nuove norme che completano il quadro normativo di riferimento alla base della metodologia di calcolo dell’indice di prestazione energetica globale dell’edificio.

Per chiarezza si riporta di seguito un inquadramento normativo a partire dal 2010...
A luglio 2010 entra in vigore la nuova Direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico nell’edilizia che supera la precedente Direttiva 2002/91/CE (il cui attuativo era il Dlgs 192). La risposta italiana a tale Direttiva arriva nel giugno 2013: viene pubblicato il DL 63/13 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” che entra in vigore il 6 giugno 2013. Tale documento viene convertito in Legge ad Agosto con la Legge 90/13.
Gli attuativi della Legge 90 sono i tre DM 26/06/2015, con le moltissime novità in questi contenuti, riassumiamo le principali:
- i requisiti prevedono un involucro molto più prestazionale, per cui i professionisti devono adeguarsi a nuovi metodi di progettazione.
- si tiene conto di tutti i servizi energetici presenti nell’edificio (riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento, ventilazione, illuminazione, trasporto persone/cose).
- la progettazione estiva diventa fondamentale (grandissima attenzione alle schermature solari)
- nuova certificazione energetica: nuove classi e nuovo modo di classificare gli edifici.
L’edificio nuovo o riqualificato, inoltre, non può prescindere dall’essere prestazionale anche dal punto di vista acustico, per cui anche la correlazione con questo aspetto deve essere particolarmente
curata.
La progettazione integrata diventa quindi fondamentale per rispettare tutti i livelli di confort.


• APPLICAZIONE E REQUISITI MINIMI (DM 26/06/2015)

Secondo l’Art. 3 del DLgs 192/05 modificato dalla Legge 90/13, sono esclusi dall’applicazione del decreto le seguenti categorie di edifici:
• gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1,
lettere b) e c), del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio solo nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere
o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. E fatto salvo le disposizioni concernenti: a) l’attestazione della prestazione energetica degli edifici; b) l’esercizio, la
manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici. 

 • gli edifi ci industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
• gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
• i fabbricati isolati con una superfi cie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
• gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del DPR 412/93, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fi ni della valutazione di effiienza energetica;
• gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
 

Secondo l’art. 1.4.3 del DM requisiti minimi risultano esclusi dall’applicazione:
• Interventi di ripristino su strati di finitura ininfluenti dal punto di vista termico 

• Interventi di rifacimento di porzioni di intonaco su superfici < 10% della superficie disperdente totale dell’edificio.

Gli ambiti di applicazione cambiano rispetto a quelli attuali e vengono introdotte nuove definizioni non corrispondenti con quelle classiche degli interventi da testo unico.

In funzione dell’ambito di intervento e della categoria di edificio vengono indicate determinate prescrizioni da rispettare., distinte in due ambiti di applicazione principali:
1. Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti volumetrici e ristrutturazioni importanti di primo livello;
2. Ristrutturazioni importanti di secondo livello e riqualificazioni energetiche.

A.P.E. (ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA) 

L'Attestato di Prestazione Energetica (APE), redatto a cura di un tecnico abilitato alla certificazione energetica è un documento tecnico che contiene i dati dell'insieme edificio-impianti e la valutazione sulla prestazione energetica globale dell'immobile. L'attestato è corredato da suggerimenti del tecnico in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.

In caso di compravendita o di locazione degli edifici, l'attestato di certificazione energetica deve essere redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita o del contratto di locazione.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 marzo 2011 , n. 28, "nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater."

Ai sensi D.Lgs. prima richiamato, "...nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unita' immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica".

L'Attestato di Certificazione Energetica è valido fino a dieci anni dalla data di rilascio da parte del soggetto certificatore e dovrà essere aggiornato in caso di interventi che comportino modifiche alle prestazioni energetiche dell'edificio.
A partire dal 6 giugno 2013, ai sensi dell’art.6 del D.L. 4 giugno 2013 n.63, l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è denominato Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Per quanto riguarda il nostro argomento, l'attestato di certificazione energetica diventa attestato di prestazione: dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, sarà obbligatorio per le nuove costruzioni e per quelle esistenti solo nel caso di vendita o nuovo affitto.

Il suo contenuto è normato nel Decreto interministeriale 26/06/2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.


Per approfondire: